Art. 49.
(Legge regionale statutaria).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dallo Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.
      2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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      3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      4. Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di legittimità della legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale.
      5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell' Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.
      6. La legge regionale statutaria disciplina il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa.